Esecuzione

Esecuzione [cfr. artt. 474 ss. c.p.c.]

Nel processo per lègis actiònes [vedi legis àctio], l’esecuzione veniva attuata a mezzo di due specifiche legis actiones, quella per mànus iniectiònem [vedi lègis àctio per mànus inictionem] e quella per pìgnoris capiònem [vedi lègis àctio per pìgnoris capiònem] finalizzate rispettivamente all’esecuzione personale e patrimoniale.
Nel processo per formulas [vedi], l’esecuzione della sentenza, detta bonòrum vendìtio [vedi], aveva carattere universale: iniziava col provvedimento di mìssio in bòna [vedi] del creditore nei beni del debitore e si concludeva con la vendita in blocco di tutti i beni del debitore ad un bonorum èmptor [vedi], il quale era considerato successore universale del fallito.
Nella cognìtio extra òrdinem [vedi] la sentenza pronunciata in grado di appello e quella di primo grado non appellata erano definitive e dovevano essere eseguite dal soccombente.
Se questi non vi provvedeva, spontaneamente, si passava (a differenza che negli altri due sistemi processuali) all’esecuzione coattiva con i seguenti sistemi:
consegna coattiva della cosa a mezzo degli apparitòres [vedi];
— sequestro dei beni del soccombente per ottenere il pagamento della somma (pìgnus ex causa iudicàti càptum);
missio in bona [vedi] e quindi la bonorum distràctio [vedi] se più erano i creditori.