Erroris probàtio
Erroris probàtio [Prova dell’errore]
Istituto rilevante in ambito familiare.
In virtù di esso, il cittadino romano che avesse preso in moglie una straniera, credendola per errore cittadina romana e ne fossero nati dei figli, aveva la possibilità di provare il suo errore: se ci riusciva, sia la moglie che i figli ottenevano la cittadinanza romana.
Da Gaio [vedi] (Inst., I, 67-75) apprendiamo:
— che la stessa disciplina si applicava nei casi in cui una cittadina romana sposava, credendolo erroneamente civis Romanus, un peregrinus (cioè uno straniero), un Latinus, oppure un deditìcius [vedi dediticii] e in tutti i possibili casi consimili (naturalmente anche se non fosse stato procreato un filius, ma una filia);
— che la prova dell’errore era consentita (e ne derivavano tutte le conseguenze in ordine all’acquisto del ius Quirìtium [vedi] e della potestas [vedi]) solo se il figlio nato dalle nozze fosse maggiore dell’età di un anno, non se il figlio non aveva ancora raggiunto tale età.
Istituto rilevante in ambito familiare.
In virtù di esso, il cittadino romano che avesse preso in moglie una straniera, credendola per errore cittadina romana e ne fossero nati dei figli, aveva la possibilità di provare il suo errore: se ci riusciva, sia la moglie che i figli ottenevano la cittadinanza romana.
Da Gaio [vedi] (Inst., I, 67-75) apprendiamo:
— che la stessa disciplina si applicava nei casi in cui una cittadina romana sposava, credendolo erroneamente civis Romanus, un peregrinus (cioè uno straniero), un Latinus, oppure un deditìcius [vedi dediticii] e in tutti i possibili casi consimili (naturalmente anche se non fosse stato procreato un filius, ma una filia);
— che la prova dell’errore era consentita (e ne derivavano tutte le conseguenze in ordine all’acquisto del ius Quirìtium [vedi] e della potestas [vedi]) solo se il figlio nato dalle nozze fosse maggiore dell’età di un anno, non se il figlio non aveva ancora raggiunto tale età.