Erroris probàtio

Erroris probàtio [Prova dell’errore]

Istituto rilevante in ambito familiare.
In virtù di esso, il cittadino romano che avesse preso in moglie una straniera, credendola per errore cittadina romana e ne fossero nati dei figli, aveva la possibilità di provare il suo errore: se ci riusciva, sia la moglie che i figli ottenevano la cittadinanza romana.
Da Gaio [vedi] (Inst., I, 67-75) apprendiamo:
— che la stessa disciplina si applicava nei casi in cui una cittadina romana sposava, credendolo erroneamente civis Romanus, un peregrinus (cioè uno straniero), un Latinus, oppure un deditìcius [vedi dediticii] e in tutti i possibili casi consimili (naturalmente anche se non fosse stato procreato un filius, ma una filia);
— che la prova dell’errore era consentita (e ne derivavano tutte le conseguenze in ordine all’acquisto del ius Quirìtium [vedi] e della potestas [vedi]) solo se il figlio nato dalle nozze fosse maggiore dell’età di un anno, non se il figlio non aveva ancora raggiunto tale età.