Emendàtio libèlli
Emendàtio libèlli [Correzione della domanda; cfr. artt. 183-184 c.p.c.]
Letteralmente, è la correzione del libello (o domanda) introduttivo del giudizio: l’espressione viene frequentemente adoperata per indicare la facoltà delle parti di rettificare, nel corso del processo civile, e per tutta la durata dell’istruttoria, domande, eccezioni ed istanze istruttorie, così come originariamente formulate.
Per effetto della legge di riforma (L. n. 353/90) l’(—), nel nuovo testo dell’art. 183, incontra un duplice limite: essa è possibile solo nella prima udienza e solo previa autorizzazione del giudice.
Letteralmente, è la correzione del libello (o domanda) introduttivo del giudizio: l’espressione viene frequentemente adoperata per indicare la facoltà delle parti di rettificare, nel corso del processo civile, e per tutta la durata dell’istruttoria, domande, eccezioni ed istanze istruttorie, così come originariamente formulate.
Per effetto della legge di riforma (L. n. 353/90) l’(—), nel nuovo testo dell’art. 183, incontra un duplice limite: essa è possibile solo nella prima udienza e solo previa autorizzazione del giudice.