Emancipàtio

Emancipàtio [Emancipazione]

Consisteva nella rinuncia volontaria del pater familias [vedi] alla patria potestà sul filius e comportava l’acquisto da parte di quest’ultimo, della qualità di persona sui iuris [vedi].
In epoca classica, al fine di conseguire l’(—), si faceva ricorso allo stesso espediente escogitato in materia di adóptio [vedi]: il pater provvedeva per tre volte di seguito alla mancipàtio [vedi] del filius ad un terzo, il quale per due volte ne operava la remancipatio al pater; a seguito della terza mancipatio, il filius si considerava manomesso, in ossequio alla disposizione delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum] che sanciva la perdita della patria potèstas [vedi] in caso di triplice vendita del figlio.
L’(—) comportava per il filius l’acquisizione dello status di soggetto sùi iùris, ossia di pater familias e la perdita di tutti i diritti di cui era titolare nei confronti della famiglia originaria.
Dal momento che le XII Tavole prescrivevano la summenzionata procedura relativamente ai soli figli maschi, si ritenne che, per l’emancipazione delle figlie, dei nipoti e degli altri parenti sottoposti, fosse sufficiente una sola vendita con successiva remancipatio e manumissio [vedi].
Intorno al 500 d.C., l’imperatore Anastasio creò un’(—) per rescrìptum prìncipis [vedi constitutiònes principum], applicabile nell’ipotesi di allontanamento del figlio dal nucleo familiare d’origine (emancipatio Anastasiana).
Infine, Giustiniano abolì l’antica forma, stabilendo che l’(—) potesse avere luogo:
per rescriptum principis;
per tábulas, ossia con documento redatto davanti al magistrato.