Elèctio amici
Elèctio amici [lett. “scelta dell’amico”; cfr. artt. 1401-1405 c.c.]
Espressione adoperata nel linguaggio giuridico per indicare la dichiarazione di nomina necessaria al perfezionamento del contratto per persona da nominare: il contratto, cioè, nel quale una parte, all’atto della conclusione dello stesso, si riserva la facoltà di dichiarare in un secondo momento il nome della persona in capo alla quale il contratto è destinato ad esplicare i suoi effetti.
L’(—), cioè la dichiarazione di nomina del contraente definitivo, va fatta nel termine fissato dalle parti od, in mancanza, in quello fissato dalla legge (tre giorni).
Espressione adoperata nel linguaggio giuridico per indicare la dichiarazione di nomina necessaria al perfezionamento del contratto per persona da nominare: il contratto, cioè, nel quale una parte, all’atto della conclusione dello stesso, si riserva la facoltà di dichiarare in un secondo momento il nome della persona in capo alla quale il contratto è destinato ad esplicare i suoi effetti.
L’(—), cioè la dichiarazione di nomina del contraente definitivo, va fatta nel termine fissato dalle parti od, in mancanza, in quello fissato dalla legge (tre giorni).