Elèctio amici

Elèctio amici [lett. “scelta dell’amico”; cfr. artt. 1401-1405 c.c.]

Espressione adoperata nel linguaggio giuridico per indicare la dichiarazione di nomina necessaria al perfezionamento del contratto per persona da nominare: il contratto, cioè, nel quale una parte, all’atto della conclusione dello stesso, si riserva la facoltà di dichiarare in un secondo momento il nome della persona in capo alla quale il contratto è destinato ad esplicare i suoi effetti.
L’(—), cioè la dichiarazione di nomina del contraente definitivo, va fatta nel termine fissato dalle parti od, in mancanza, in quello fissato dalla legge (tre giorni).