Edictum de coniungèndis cum emancipàto lìberis èius
Edictum de coniungèndis cum emancipàto lìberis èius
Edictum prìncipis [vedi constitutiònes principum] risalente alla fine del periodo classico; stabilì che, nei casi in cui il de cùius [vedi] avesse emancipato un filius [vedi emancipàtio], mantenendo come assoggettati alla sua patria potestà i nepòtes (cioè i figli dell’emancipato), questi ultimi avevano diritto di partecipare alla bonòrum possèssio [vedi] in qualità di figli liberi del soggetto emancipato (e non quali herèdes sui).
Ciò comportava che all’emancipato dovesse essere attribuita una sola quota del patrimonio ereditario e che essa dovesse essere ulteriormente suddivisa tra i nepotes del de cuius, cioè tra i figli dell’emancipato. Tuttavia ai “nepotes in potestate avi” divenuti “sui iuris” alla morte del “de cuius”, spettava metà di tale quota.
Edictum prìncipis [vedi constitutiònes principum] risalente alla fine del periodo classico; stabilì che, nei casi in cui il de cùius [vedi] avesse emancipato un filius [vedi emancipàtio], mantenendo come assoggettati alla sua patria potestà i nepòtes (cioè i figli dell’emancipato), questi ultimi avevano diritto di partecipare alla bonòrum possèssio [vedi] in qualità di figli liberi del soggetto emancipato (e non quali herèdes sui).
Ciò comportava che all’emancipato dovesse essere attribuita una sola quota del patrimonio ereditario e che essa dovesse essere ulteriormente suddivisa tra i nepotes del de cuius, cioè tra i figli dell’emancipato. Tuttavia ai “nepotes in potestate avi” divenuti “sui iuris” alla morte del “de cuius”, spettava metà di tale quota.