Edictum de altèrutro

Edictum de altèrutro

L’espressione era adoperata per indicare il potere di scelta che spettava alla moglie, in caso di scioglimento del matrimonio per morte del marito, tra il lascito e la restituzione dei beni dotali [vedi dos], qualora il marito la avesse beneficiata di lasciti testamentari.
Il problema non si poneva se oggetto del lascito erano proprio i beni facenti parte della dote (legàtum dòtis).