Edictum

Edictum [Editto]

Fonte di produzione del ius honorarium [vedi] o ius prætorium [vedi], risalente all’incirca alla metà del II sec. a.C.
L’(—) veniva pubblicato dai vari magistrati giusdicenti [vedi prætor urbanus, prætor peregrìnus, ædìles curùles, præses provinciae] all’inizio di ogni anno di carica per preannunciare e rendere pubbliche le linee programmatiche cui si sarebbero ispirati nel corso dell’anno di carica.
Il successore non era giuridicamente vincolato alle disposizioni edittali emanate dal predecessore; tuttavia, in linea di massima, vi era una certa uniformità tra i vari editti ai quali, su una base immutata, venivano apportate le modifiche ed i correttivi di volta in volta ritenuti necessari. Si parlò, in proposito, di (—) tralatìcium.
Il susseguirsi degli editti magistratuali determinò la formazione di un complesso considerevole di norme che si tramandavano di magistrato in magistrato.
Nell’età del principato, la potenzialità creativa dell’(—) si inaridì: anzi, se si deve credere a talune fonti (peraltro abbastanza vaghe, non confermate da testimonianze in giuristi del II secolo, quali Pomponio e Gaio, che stranamente non ne fanno cenno alcuno), l’imperatore Adriano avrebbe addirittura commissionato al giurista Salvio Giuliano una “codificazione dell’editto”, che assunse così una forma definitiva dalla quale i magistrati non potevano in alcun modo discostarsi.
Si distinguevano:
— l’(—) perpetuum, se, come di regola, l’editto era destinato a rimanere in vigore per tutto l’anno;
— l’(—) repentìnum, qualora fosse diretto alla risoluzione di una o più fattispecie determinate. Al di fuori di ogni pronuncia edittale il magistrato poteva anche adottare una decisione specifica ed estemporanea con un decretum.
Sotto il profilo soggettivo venivano distinti:
— l’(—) prætòrium [vedi];
— l’(—) peregrìnum [vedi];
— l’(—) ædìlium curùlium [vedi].
L’importanza dell’attività edittale è immediatamente percepibile ove si consideri che lo sviluppo dell’attività normativa magistratuale, sempre più nettamente differenziantesi dagli schemi del tradizionale iùs civile [vedi], si tradusse nella formazione di un ordinamento giuridico sostanzialmente autonomo ed autosufficiente, denominato ius honoràrium [vedi], caratterizzato da una matrice equitativa e da una spiccata attenzione alle problematiche derivanti dalla vita quotidiana e dalle nuove esigenze da questa proposte.