Dotis dìctio

Dotis dìctio [Costituzione di dote]

Atto unilaterale, verbale, attraverso il quale, mediante una stipulatio [vedi], si conseguiva l’effetto della costituzione di un credito del marito sui beni dotali; a tale fine si pronunciava la formula solenne “doti tibi tot èrunt” da parte del solo costituente.
La (—) poteva essere compiuta dal pater familias [vedi] o dal debitore della donna per ordine di questa ed aveva effetti non reali, ma obbligatori.
Accanto alla (—) vi erano, inoltre, quali mezzi di costituzione della dote, la promìssio dotis [vedi] e la dàtio dotis [vedi].