Donatio ante nùptias
Donatio ante nùptias [Donazione precedente alle nozze]
Figura peculiare di donazione [vedi donatio] attraverso la quale lo sposo, prima delle nozze, faceva dono alla sposa di determinati beni.
L’istituto era destinato a svolgere una triplice funzione:
— costituire una sorta di riserva patrimoniale a favore della sposa in caso di vedovanza;
— costituire una penalità in caso di divorzio per colpa del marito;
— costituire una contropartita della dote.
Tale figura, in età postclassica, assunse il nome di donatio pròpter nuptias [vedi], in quanto si ammise che potesse essere fatta anche in costanza di matrimonio.
Costantino ne ammise la revoca qualora le nozze non fossero state concluse per morte o colpa della sposa. Teodosio II stabilì che la (—) dovesse andare a vantaggio dei figli avuti dal donante e sancì che la donna, passata a seconde nozze, avesse il solo usufrutto delle cose donate, la cui nuda proprietà restava ai figli di primo letto. Giustiniano equiparò la (—) alla dote, giungendo, con la Novella 97 del 539 d.C., ad esigere l’assoluta uguaglianza tra l’ammontare dell’una e dell’altra.
Figura peculiare di donazione [vedi donatio] attraverso la quale lo sposo, prima delle nozze, faceva dono alla sposa di determinati beni.
L’istituto era destinato a svolgere una triplice funzione:
— costituire una sorta di riserva patrimoniale a favore della sposa in caso di vedovanza;
— costituire una penalità in caso di divorzio per colpa del marito;
— costituire una contropartita della dote.
Tale figura, in età postclassica, assunse il nome di donatio pròpter nuptias [vedi], in quanto si ammise che potesse essere fatta anche in costanza di matrimonio.
Costantino ne ammise la revoca qualora le nozze non fossero state concluse per morte o colpa della sposa. Teodosio II stabilì che la (—) dovesse andare a vantaggio dei figli avuti dal donante e sancì che la donna, passata a seconde nozze, avesse il solo usufrutto delle cose donate, la cui nuda proprietà restava ai figli di primo letto. Giustiniano equiparò la (—) alla dote, giungendo, con la Novella 97 del 539 d.C., ad esigere l’assoluta uguaglianza tra l’ammontare dell’una e dell’altra.