Dòmum iùdicis ìngredi
Dòmum iùdicis ìngredi [lett. “andare a casa del giudice”]
Fattispecie criminosa [vedi crìmen], rientrante nel campo d’applicazione del crimen àmbitus [vedi], consisteva nella condotta di parti private che si erano recate in casa del giudice alla vigilia di un processo.
La ratio [vedi] dell’incriminazione è da rinvenire nell’esigenza di prevenire, per quanto possibile, collusioni tra giudici e parti.
La pena stabilita era, tuttavia, alquanto blanda (si trattava semplicemente di una pena pecuniaria di ammontare imprecisato).
Fattispecie criminosa [vedi crìmen], rientrante nel campo d’applicazione del crimen àmbitus [vedi], consisteva nella condotta di parti private che si erano recate in casa del giudice alla vigilia di un processo.
La ratio [vedi] dell’incriminazione è da rinvenire nell’esigenza di prevenire, per quanto possibile, collusioni tra giudici e parti.
La pena stabilita era, tuttavia, alquanto blanda (si trattava semplicemente di una pena pecuniaria di ammontare imprecisato).