Domìnica potèstas

Domìnica potèstas [Potestà dominicale]

Particolare manifestazione del dominium ex iure Quiritium [vedi], si concretava nella potestà del padrone (dòminus) sul servo [vedi servus]. La (—) non era dissimile dal potere esercitato sulle cose inanimate, in quanto il padrone poteva disporre del servo a suo piacimento fino addirittura ad ucciderlo (l’uccisione del servo, infatti, non era considerata omicidio).
Nelle varie epoche storiche, furono introdotti numerosi limiti volti a temperare l’assolutezza del potere dominicale:
— una lex Petronia vietò al padrone di esporre gli schiavi alle belve senza l’autorizzazione del magistrato;
— Domiziano colpì con pene pecuniarie il padrone che castrava gli schiavi;
— Adriano vietò l’uccisione degli schiavi senza l’autorizzazione del magistrato;
— Antonino Pio punì l’uccisione ingiustificata del proprio schiavo alla stessa stregua dell’uccisione di schiavo altrui;
— Giustiniano, infine, stabilì che lo schiavo abbandonato dal padrone acquistasse ìpso iùre (automaticamente) la libertà, riconoscendo così che anche lo schiavo nasceva potenzialmente libero.