Domicilium

Domicilium [Domicilio; cfr. artt. 43 e ss.]

Era il luogo dove il soggetto si era stabilmente fissato, usualmente tramite la Laris constitutio, e cioè la fissazione dei culti familiari [vedi sacra].
Da notare che il soldato aveva il (—) nel luogo dove prestava servizio, e che i senatori avevano domicilio onorario a Roma, conservando però anche quello effettivo.
L’istituto aveva rilevanza giuridica in materia processuale, per stabilire il giudice competente per territorio. Il principio era “actor sequitur forum rei” (lett. “l’attore segue il foro del convenuto”), in base a cui era competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui era domiciliato il convenuto.
Diversa dal (—) era l’origo, cioè il luogo di nascita, che aveva rilevanza in ordine alla cittadinanza.