Dolus semper præstatur

Dolus semper præstatur [È sempre dovuta la garanzia per il dolo; art. 1229 c.c.]

Principio giuridico in virtù del quale la responsabilità per dolo è generale; la relativa garanzia va sempre prestata, e non può essere esclusa neanche su accordo delle parti. Nel diritto civile vigente, il principio è accolto dall’art. 1229 cod. civ. che commina la sanzione di nullità dei patti che escludono o limitano preventivamente la responsabilità del debitore per dolo.