Do ut fàcias

Do ut fàcias [lett. “dò affinché tu faccia”]

Uno dei contratti innominati [vedi conventiònes sine nòmine] del diritto romano, caratterizzato dal fatto che si dava una cosa per ottenere in cambio una prestazione di fare.
L’espressione (—), nel linguaggio degli operatori giuridici moderni, è adoperata in relazione di contratti di scambio (detti anche a prestazioni corrispettive), per indicare che una delle parti del contratto assume un obbligo di dare, l’altra un obbligo di fare: si dà una cosa per ricevere, in cambio, una prestazione di fare.