Dies interpèllat pro hòmine
Dies interpèllat pro hòmine [Il termine si sostituisce all’uomo; cfr. art. 1219 c.c.]
L’espressione è adoperata nei casi in cui, in deroga al principio generale (per il quale, ai fini della costituzione in mora del debitore [vedi mora solvèndi] occorre un’intimazione scritta), essendo l’obbligazione sottoposta a termine (dies) non si richiede una formale intimazione: in tali casi, infatti, il debitore è costituito in mora per la semplice scadenza del termine.
Il principio (—) fu eccezionalmente ammesso in diritto romano postclassico, nel quale il fenomeno originava la c.d. mora ex re [vedi].
L’espressione è adoperata nei casi in cui, in deroga al principio generale (per il quale, ai fini della costituzione in mora del debitore [vedi mora solvèndi] occorre un’intimazione scritta), essendo l’obbligazione sottoposta a termine (dies) non si richiede una formale intimazione: in tali casi, infatti, il debitore è costituito in mora per la semplice scadenza del termine.
Il principio (—) fu eccezionalmente ammesso in diritto romano postclassico, nel quale il fenomeno originava la c.d. mora ex re [vedi].