Dies domìnicus non est iurìdicus
Dies domìnicus non est iurìdicus [Del giorno festivo non si tiene conto a fini giuridici; cfr. art. 2963 c.c.]
L’espressione indica che il giorno festivo non è utile per il compimento di atti giuridici; in proposito, l’art. 2963, 3° co., c.c. stabilisce che se il termine scade in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.
L’espressione indica che il giorno festivo non è utile per il compimento di atti giuridici; in proposito, l’art. 2963, 3° co., c.c. stabilisce che se il termine scade in un giorno festivo, esso è prorogato di diritto al primo giorno successivo non festivo.