Dìes

Dìes [Termine; lett. “giorno”]

Il (—), o termine, è un evento futuro e certo (certus an et quando; certus an, incertus quando) dal cui verificarsi i soggetti fanno iniziare gli effetti di un dato negozio (termine iniziale o dies a quo) o fanno cessare tali effetti (termine finale o dies ad quem). Così, ad esempio, è sottoposto a termine iniziale il contratto con cui mi impegno a darti una cosa il 1° gennaio prossimo, mentre è sottoposto a termine finale il contratto con cui prendo in locazione un appartamento fino al 31 dicembre di quest’anno.
I Romani conobbero sia il dies a quo che il dies ad quem.
Il (—) rientra tra gli accidentàlia negòtii [vedi] e si differenzia dalla condizione [vedi condìcio] in quanto, trattandosi di un evento che si verificherà con certezza (anche se non si sa quando: es. “fino al momento in cui morirai”), manca lo stato di incertezza sul verificarsi o meno dell’evento, tipico della condizione.
Gli àctus legitimi [vedi] non ammettevano termine, né iniziale né finale. Non ammettevano, invece, il solo termine finale l’atto di trasmissione della proprietà (per i Romani era inconcepibile un proprietà temporanea), la costituzione di servitù e l’istituzione di erede (semel hères, semper hères).
In tema di acquisto del legatum [vedi] si distinguevano, altresì:
— (—) cèdens (il giorno, coincidente con la morte del testatore o con l’apertura del testamento, nel quale sorgeva il diritto del legatario);
— (—) vèniens (il giorno in cui l’erede accettava l’eredità ed il legatario poteva concretamente acquistare ed esercitare il suo diritto).