Dictàtor

Dictàtor [Dittatore]

In età repubblicana, il termine designava il magistrato con poteri illimitati, nominato dai consoli [vedi consules] per far fronte ad una situazione di emergenza eccezionale; il (—) restava in carica sei mesi. Anche tale carica fu, in origine, esclusivo monopolio dei patrizi: soltanto nel 356 a.C. venne consentito l’accesso ai plebei.
A questa magistratura si fece ricorso solo per ragioni eccezionali, ai seguenti fini:
— per salvare la “civitas” [vedi] da attacchi esterni (“dictator rei gerundæ causa”);
— per salvaguardarla da sedizioni interne (“dictator seditionis sedandæ causa”);
— per compiere la solenne funzione nel tempio di Giove capitolino (“dictator clavi figendi causa”).
Le attribuzioni del (—) variavano a seconda del tipo di “dictatura” istituita. Si distingueva:
— il c.d. “dictator optima lege creatus”: era nominato come “ultimum auxilium” in caso di guerra o sedizione interna. La nomina gli conferiva una “potestas“ suprema pari a quella dei “consules” [vedi], ma esente da “intercessio” [vedi] di qualunque magistrato. Gli era attribuito il “summum imperium” con la scorta di 24 “lictores”.
Durante la dittatura rimanevano in vita le magistrature ordinarie, ma il loro funzionamento era subordinato agli “auspicia” [vedi] ed ai comandi del dittatore. Solo i “tribuni plebis” [vedi] conservavano le loro attribuzioni e la “sacrosanctitas”, salva la mancanza del potere di “intercedere” contro il “dictator”;
— i c.d. “dictatores imminuto iure”: erano quelli nominati per il compimento di speciali atti religiosi o politici in assenza dei magistrati ordinari. Si ricordi: i “dictatores clavi figendi causa” (per la cerimonia annuale della infissione di un chiodo nelle mura del tempio di Giove capitolino alle idi di settembre), i dictatores comitiorum habendorum causa” (per l’indizione dei comizi elettorali), i “dictatores legendo senàtui” (in mancanza dei censores [vedi]), i “dictatores ludorum faciendorum gratia, feriarum constituendarum causa”.
L’“imperium” dei dittatori “imminuto iure” era “summum” con le implicazioni dei “summa auspicia”, ma limitatamente agli atti da compiere.
Silla
[vedi] e Cesare [vedi] modificarono gradualmente i caratteri di questa magistratura, ricoprendola ciascuno per molti anni e servendosene per introdurre significativi mutamenti costituzionali in chiave autoritaria, ottenendo pieni poteri — anche al di là di situazioni eccezionali — sia in campo politico-militare che giuridico. In questa fase la dittatura perse le connotazioni che le erano tipiche, avvicinandosi sempre più a quello che sarebbe poi divenuto il significato contemporaneo del termine.