Desuetùdo

Desuetùdo [Desuetudine]

È il fenomeno inverso rispetto alla consuetùdo [vedi].
Il diritto romano non concepì mai l’abrogazione tacita di leggi in virtù della loro desuetudine, cioè della prolungata e diffusa inosservanza di esse da parte dei membri della collettività: le leggi venivano considerate sempre vigenti ed, in caso di previsioni contrastanti contenute da leggi successive, si riteneva che la legge successiva non abrogasse la legge precedente (formalmente sempre in vita), ma autorizzasse i consociati all’inosservanza della legge più risalente.