Destinàtio patris familias

Destinàtio patris familias [Destinazione del padre di famiglia; cfr. artt. 1061 ss. c.c.]

Modo di costituzione delle servitù prediali [vedi servitùtes (praediòrum)], tipico del diritto postclassico.
Non si trattava di un negozio giuridico, ma di un atto giuridico in senso stretto che si realizzava allorché il proprietario di due fondi, dopo aver costruito opere permanenti per la loro migliore utilizzazione (tali che tra i due fondi vi fosse una “servitù di fatto”), li trasferiva, inter vivos o mortis causa, a due diversi soggetti; a seguito di tale trasferimento, sorgeva automaticamente una servitù a vantaggio e a carico, rispettivamente, dei due fondi, ormai appartenenti a diversi proprietari.
La (—) è tuttora prevista e disciplinata dagli artt. 1061-1062 del codice civile vigente.