Derelìctio

Derelìctio [Abbandono; cfr. art. 923 c.c.]

Era un modo di estinzione della proprietà, consistente nell’abbandono di una res, màncipi [vedi] o nec màncipi [vedi res nec màncipi].
Gli elementi essenziali della (—) erano la perdita della cosa e la volontà di spogliarsi di essa (animus derelinquendi); non era sufficiente la presenza di uno dei due ma occorrevano entrambi.
Le cose abbandonate divenivano res nullius [vedi] ed erano suscettibili di occupatio [vedi], anche se erano dubbie le modalità dell’acquisto, che si ritiene potesse avvenire immediatamente o per usucapio [vedi].