Depositum irregulàre
Depositum irregulàre [Deposito irregolare; cfr. art. 1782 c.c.]
Figura peculiare di deposito [vedi depositum] consistente nella consegna di cose fungibili (generalmente somme di danaro) effettuata dal depositante al depositario, con l’obbligo per quest’ultimo di restituire il tantùndem eiùsdem gèneris (altrettante cose dello stesso genere) ad una certa scadenza oppure a richiesta.
Secondo i giuristi dell’età classica tale figura era da considerarsi come contratto di mutuo [vedi mutuum], poiché si prevedeva per il depositario una facoltà (quella di usare la cosa) estranea al contratto di deposito.
Solo in epoca giustinianea il (—) fu considerato un tipo contrattuale autonomo rispetto al mutuo ed alla stessa figura generale di deposito.
Figura peculiare di deposito [vedi depositum] consistente nella consegna di cose fungibili (generalmente somme di danaro) effettuata dal depositante al depositario, con l’obbligo per quest’ultimo di restituire il tantùndem eiùsdem gèneris (altrettante cose dello stesso genere) ad una certa scadenza oppure a richiesta.
Secondo i giuristi dell’età classica tale figura era da considerarsi come contratto di mutuo [vedi mutuum], poiché si prevedeva per il depositario una facoltà (quella di usare la cosa) estranea al contratto di deposito.
Solo in epoca giustinianea il (—) fu considerato un tipo contrattuale autonomo rispetto al mutuo ed alla stessa figura generale di deposito.