Denegàtio actiònis

Denegàtio actiònis [Diniego di azione]

Nel processo per formulas [vedi] si aveva (—) quando il giudice, che nella fase in iùre doveva valutare il contenuto ed il fondamento della domanda, negava l’àctio richiesta, ritenendo infondata la pretesa o improcedibile l’azione. Il magistrato, pertanto, non si limitava a controllare la regolarità formale degli atti come avveniva nelle lègis actiònes [vedi lègis àctio], ma con la (—) considerava definitivamente accertato, in senso negativo, il diritto dell’attore e non aveva luogo la seconda fase del giudizio (apud iùdicem).