Delìctum

Delìctum [Delitto]

Atto illecito
, fonte di obbligazione ex delicto [vedi obligatiònes ex delicto]. A differenza dei crìmina [vedi crimen] i delicta, detti anche maleficia [vedi] costituivano offese arrecate ad un singolo individuo e legittimavano una reazione individuale. Nel diritto classico erano considerati delicta quattro illeciti civilistici (furtum [vedi], iniuria [vedi], damnum iniuria datum [vedi], rapina [vedi]). Tali illeciti integravano altrettante obligationes ex delicto.
Il pretore, peraltro, cominciò ad accordare azioni in factum concèptæ [vedi àctio in factum] per perseguire altri fatti considerati illeciti, originariamente non previsti; questi, in epoca postclassica, furono annoverati tra le obligationes quasi ex delicto [vedi]. Quanto alla reazione privata all’illecito costituente delictum, in epoca arcaica essa era libera e incontrollata. Successivamente, si ritenne che la reazione dovesse essere proporzionata all’offesa in base alla legge del taglione, fino a quando la legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], in caso di membrum ruptum [vedi], consentì alle parti avverse di definire pattiziamente la questione mediante il risarcimento.
Al termine del relativo sviluppo storico, la sanzione per il (—) si ridusse ad una pena pecuniaria; dalla commissione di un (—), inoltre, poteva scaturire eventualmente un’>actio reipersecutòria [vedi], per la riparazione del pregiudizio economico subìto (ossia una rèi vindicàtio o condìctio) [vedi].