Delegàtio promittèndi

Delegàtio promittèndi (od obligàndi) [Delegazione di debito; cfr. art. 1268 c.c.]

Istituto col quale si realizza la successione a titolo particolare nel debito (ossia, la sostituzione del debitore in un rapporto obbligatorio): ricorre quando il debitore delega un altro soggetto ad assumere una obbligazione verso il creditore, cioè a promettergli il pagamento ad una data scadenza futura.
Questa forma di delegazione, in diritto romano, comportava la conclusione di una stipulàtio [vedi] tra delegato (il nuovo debitore) e delegatario (il creditore); potevano in particolare verificarsi due ipotesi:
— se la stipulatio non faceva riferimento al rapporto debitore originario-delegante e creditore-delegatario, nasceva un nuovo rapporto obbligatorio. Per evitare che il creditore-delegatario chiedesse l’adempimento sia al debitore-delegante che al terzo, il soggetto cui veniva chiesto l’adempimento per secondo poteva opporgli un’excèptio dòli [vedi];
— se la stipulatio faceva riferimento al rapporto tra il debitore-delegante e creditore-delegatario, si verificava una novazione soggettiva.