Delegàtio

Delegàtio [Delegazione; artt. 1268 ss. c.c.]

La (—) era una forma di novazione [vedi novàtio] con la quale si perveniva ad un risultato analogo a quello raggiungibile, nell’ordinamento vigente, con la cessione del credito [vedi cèssio crediti], istituto, quest’ultimo, ignoto al diritto romano.
In particolare, con la (—), chi voleva cedere un credito delegava, attraverso una stipulàtio [vedi] il proprio debitore a promettere ad altri la prestazione dovutagli.
In tal modo l’obbligazione preesistente si estingueva per novazione e veniva sostituita con altra obbligazione di cui era titolare il nuovo creditore.
La (—) presentava tre caratteristiche:
— non comportava un semplice mutamento soggettivo, ma creava una nuova obbligazione con un nuovo creditore;
— richiedeva, per essere attuata, la collaborazione del debitore;
— faceva venir meno ipso iure (automaticamente), quali diritti accessori, le garanzie relative al credito ceduto, ormai estinto.