Delatiònis transmìssio

Delatiònis transmìssio [Trasmissione del diritto di accettazione; cfr. art. 479 c.c.]

Letteralmente, era la trasmissione agli eredi del diritto di accettare la delazione ereditaria [vedi delàtio].
In via di principio, essa era vietata: in pratica, se il soggetto che poteva accettare un’eredità, moriva prima di aver accettato, il diritto di accettare non si trasmetteva ai suoi eredi. Vi furono, tuttavia, delle eccezioni a questo divieto, alcune di creazione pretoria, altre di derivazione postclassica:
transmissio ex càpite in ìntegrum restitutiònis [vedi];
transmissio Theodosiàna [vedi];
transmissio Iustiniàna [vedi].
Nel diritto civile vigente, la trasmissione del diritto di accettazione è espressamente contemplata ed ammessa dall’art. 479 c.c.