Delàtio

Delàtio [Delazione ereditaria; cfr. art. 457 c.c.]

È la concreta attribuzione del diritto di accettare l’eredità e si riteneva, in diritto romano, avvenuta al momento della morte del de cùius [vedi], cioè nel momento in cui si acquistava il diritto di accettare (…quam quis pòssit adeùndo cònsequi), con definizione valida anche nei casi di acquisibilità ìpso iùre [vedi].
Il diritto romano conobbe tre forme di (—):
— (—) testamentaria, che aveva luogo in base all’istituzione di erede contenuta in un testamento valido;
— (—) ab intestàto (senza testamento, o legittima), che aveva luogo, in mancanza del testamento, secondo i principi della successione legittima [vedi succèssio mortis causa];
— (—) contra tabulas (contro il testamento, o necessaria), che aveva luogo in favore di alcuni soggetti in tutto od in parte diversi da quelli istituiti eredi in un testamento, ma legati al de cuius da particolari rapporti di parentela.