Dedùctio ususfrùctus

Dedùctio ususfrùctus [Riserva di usufrutto; cfr. artt. 796, 978 c.c.]

Modo di costituzione dell’usufrutto [vedi ususfructus], tipico del diritto classico e postclassico, consistente nella riserva, a proprio vantaggio, dell’usufrutto, fatta dall’alienante, nell’atto di alienazione di un bene: la riserva era, dunque, operata, a proprio favore, dall’alienante, nell’ambito di una mancipàtio [vedi] o di una in iùre cèssio [vedi] (atti traslativi del domìnium ex iure Quirìtium).