Deductio servitùtis
Deductio servitùtis [Riserva di servitù; cfr. art. 1058 c.c.]
Modo di costituzione delle servitù [vedi servitùtes (praediòrum)], tipico del diritto classico e postclassico, consistente nella riserva, a vantaggio di un proprio fondo, di una servitù, fatta dall’alienante nell’atto di alienazione di un fondo (oppure in un legato): la riserva era, dunque, operata, in proprio favore, dall’alienante nell’ambito di una mancipàtio [vedi] o di una in iùre cèssio [vedi] (atti traslativi del domìnium ex iure Quirìtium [vedi]), oppure dal de cùius [vedi] in un legatum [vedi].
Modo di costituzione delle servitù [vedi servitùtes (praediòrum)], tipico del diritto classico e postclassico, consistente nella riserva, a vantaggio di un proprio fondo, di una servitù, fatta dall’alienante nell’atto di alienazione di un fondo (oppure in un legato): la riserva era, dunque, operata, in proprio favore, dall’alienante nell’ambito di una mancipàtio [vedi] o di una in iùre cèssio [vedi] (atti traslativi del domìnium ex iure Quirìtium [vedi]), oppure dal de cùius [vedi] in un legatum [vedi].