Deditìcii

Deditìcii

Erano gli abitanti di città straniere che, dopo aver combattuto il popolo romano, erano state vinte e si erano arrese [vedi deditio]; rientravano, insieme ai peregrini alicùius civitàtis [vedi peregrini] nella categoria dei peregrini [vedi].
I (—) erano privi di civitas [vedi] e pertanto erano tenuti ad osservare sempre il iùs gentium [vedi]; la loro condizione era pertanto deteriore rispetto a quella dei peregrini alicùius civitàtis, i quali osservavano il ius gentium soltanto nei rapporti con i Romani, restando liberi di esser retti dai propri ordinamenti, all’interno delle proprie comunità.
Ai (—) erano equiparati i c.d. dediticii Aeliani, categoria creata dalla lex Aelia Sentia [vedi], nella quale rientravano i libertini [vedi libertinitas] esclusi dalla cìvitas [vedi] romana perché durante la schiavitù avevano subìto pene infamanti per i crimini commessi.