Decèmviri
Decèmviri
Membri componenti, nel numero di dieci, un collegio di magistrati (decemvirato); in particolare, si distinsero nelle varie epoche storiche:
— (—) lègibus scribùndis, collegio, dotato di poteri analoghi a quelli del dictator [vedi] che governò la città-stato di Roma negli anni 451-450 a.C. e cui fu attribuito il compito di redigere per iscritto le norme formatesi consuetudinariamente attraverso l’interpretatio pontificale [vedi interpretatio]. I (—) ebbero pieni poteri militari e civili e furono sospese tutte le magistrature ordinarie. Fu sospesa pure l’elezione dei tribuni e degli edili plebei. Poiché il patriziato non avrebbe potuto imporre unilateralmente alla plebe una simila rinuncia, deve concludersi che il decemvirato fu il risultato di un accordo tra i due ordini. In sostanza si trattò di un’importante conquista della plebe raggiunta dopo aspre lotte. A tal fine, venne inviata in Grecia una delegazione che ne studiasse la legislazione: così nel 450 a.C. il primo collegio, composto interamente da patrizi, elaborò un primo gruppo di norme riunito in dieci tavole. Altre due tavole di norme furono elaborate dal secondo collegio che, composto anche di plebei, si macchiò di gravi soprusi e venne destituito.
La legislazione decemvirale non ebbe carattere innovativo, ma assicurò stabilità normativa e pubblicità, garantendo, per la prima volta, la certezza del diritto a tutto vantaggio dei più deboli: innanzitutto della plebe, ma anche della parte meno influente del patriziato;
— (—) stlìtibus iudicàndis: eletti annualmente dai comizi tributi [vedi Comitia tributa], erano magistrati minori con il compito di presiedere i giudizi centumvirali e di decidere in linea esclusiva tutte le questioni di accertamento della libertà o schiavitù di un individuo (c.d. processi di libertà);
— (—) sacris faciùndis, collegio sacerdotale i cui componenti avevano il compito di custodire i Libri Sibillini.
Membri componenti, nel numero di dieci, un collegio di magistrati (decemvirato); in particolare, si distinsero nelle varie epoche storiche:
— (—) lègibus scribùndis, collegio, dotato di poteri analoghi a quelli del dictator [vedi] che governò la città-stato di Roma negli anni 451-450 a.C. e cui fu attribuito il compito di redigere per iscritto le norme formatesi consuetudinariamente attraverso l’interpretatio pontificale [vedi interpretatio]. I (—) ebbero pieni poteri militari e civili e furono sospese tutte le magistrature ordinarie. Fu sospesa pure l’elezione dei tribuni e degli edili plebei. Poiché il patriziato non avrebbe potuto imporre unilateralmente alla plebe una simila rinuncia, deve concludersi che il decemvirato fu il risultato di un accordo tra i due ordini. In sostanza si trattò di un’importante conquista della plebe raggiunta dopo aspre lotte. A tal fine, venne inviata in Grecia una delegazione che ne studiasse la legislazione: così nel 450 a.C. il primo collegio, composto interamente da patrizi, elaborò un primo gruppo di norme riunito in dieci tavole. Altre due tavole di norme furono elaborate dal secondo collegio che, composto anche di plebei, si macchiò di gravi soprusi e venne destituito.
La legislazione decemvirale non ebbe carattere innovativo, ma assicurò stabilità normativa e pubblicità, garantendo, per la prima volta, la certezza del diritto a tutto vantaggio dei più deboli: innanzitutto della plebe, ma anche della parte meno influente del patriziato;
— (—) stlìtibus iudicàndis: eletti annualmente dai comizi tributi [vedi Comitia tributa], erano magistrati minori con il compito di presiedere i giudizi centumvirali e di decidere in linea esclusiva tutte le questioni di accertamento della libertà o schiavitù di un individuo (c.d. processi di libertà);
— (—) sacris faciùndis, collegio sacerdotale i cui componenti avevano il compito di custodire i Libri Sibillini.