Datio iùdicis (vel iudicis nominàtio)
Datio iùdicis (vel iudicis nominàtio) [Nomina del giudice]
Tipica del processo formulare [vedi processo per formulas], la (—) era il provvedimento col quale il magistrato designava il iudex privatus investito della fase apud iudicem.
La nomina poteva avvenire:
— su concorde indicazione delle parti;
— in mancanza, su iniziativa del magistrato (salva la possibilità di ricusazione).
Il nome del giudice veniva scelto tra quelli degli iscritti all’album iudicum [vedi]; talora, le parti potevano accordarsi per nominare, in luogo di un singolo, un collegio di giudici (recuperatòres) [vedi].
Tipica del processo formulare [vedi processo per formulas], la (—) era il provvedimento col quale il magistrato designava il iudex privatus investito della fase apud iudicem.
La nomina poteva avvenire:
— su concorde indicazione delle parti;
— in mancanza, su iniziativa del magistrato (salva la possibilità di ricusazione).
Il nome del giudice veniva scelto tra quelli degli iscritti all’album iudicum [vedi]; talora, le parti potevano accordarsi per nominare, in luogo di un singolo, un collegio di giudici (recuperatòres) [vedi].