Dàtio in solùtum

Dàtio in solùtum [cfr. artt. 1197-1198 c.c.] [Prestazione in luogo dell’adempimento]

Modo di estinzione delle obbligazioni [vedi obligàtio] con il quale il debitore soddisfa il creditore consenziente con un “aliud pro alio”, e cioè con un bene diverso da quello oggetto dell’obbligazione.
Sotto il profilo dell’efficacia, mentre i Sabiniani [vedi scuola sabiniana] (e poi Giustiniano) ammettevano che la (—) estinguesse ìpso iùre [vedi] l’obbligazione, i Proculiani [vedi scuola proculiana] ritenevano che l’obbligazione rimanesse in vita, ma che chi aveva effettuato una (—) potesse opporre, al creditore che agisse per l’adempimento, una excèptio pàcti [vedi].
Giustiniano configurò alcune ipotesi di (—) necessaria: ad es., se il debitore possedeva soltanto immobili che intendeva vendere, ma non trovava acquirenti, si stabilì che il debitore si potesse liberare dando al creditore, senza che fosse necessario il suo consenso, il fondo debitamente stimato.