Damnum infèctum
Damnum infèctum [lett. “danno temuto”; cfr. 1171 e 1172 c.c.]
Letteralmente, era il danno temuto e costituiva il presupposto per l’esercizio della càutio damni infècti [vedi]. In particolare, si aveva (—) nei casi in cui, per effetto dell’esistenza di un edificio pericolante su un fondo o della realizzazione su di esso di una nuova costruzione edificata in modo ardito, derivasse pericolo di un danno imminente per il proprietario del fondo limitrofo. Per effetto della cautio damni infecti [vedi], a quest’ultimo spettava il risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito di crollo dell’edificio pericolante, o delle nuove costruzioni presenti sul fondo limitrofo.
Letteralmente, era il danno temuto e costituiva il presupposto per l’esercizio della càutio damni infècti [vedi]. In particolare, si aveva (—) nei casi in cui, per effetto dell’esistenza di un edificio pericolante su un fondo o della realizzazione su di esso di una nuova costruzione edificata in modo ardito, derivasse pericolo di un danno imminente per il proprietario del fondo limitrofo. Per effetto della cautio damni infecti [vedi], a quest’ultimo spettava il risarcimento dei danni eventualmente subiti a seguito di crollo dell’edificio pericolante, o delle nuove costruzioni presenti sul fondo limitrofo.