Dàmnum emèrgens

Dàmnum emèrgens [Danno emergente; cfr. art. 1223 c.c.]

Costituisce, insieme al lucro cessante [vedi lùcrum cèssans], uno dei due elementi del danno patrimoniale. Consiste nella effettiva diminuzione patrimoniale che un soggetto subisce per effetto di un evento dannoso (l’inadempimento del debitore) e cioè, in altre parole, nelle perdite materiali subite a causa dell’inadempimento (si pensi, ad es., al denaro occorrente al creditore per riparare i danni che il debitore ha arrecato alla cosa ricevuta in comodato).