Curator bonòrum

Curator bonòrum [Curatore dei beni]

Nella mìssio in bòna [vedi], il (—) era il soggetto, nominato dal pretore, per amministrare e conservare i beni del fallito, se i creditori erano numerosi.
Il (—) godeva di poteri più ampi rispetto a quelli accordati ai soggetti beneficiari di una missio in bona: egli poteva, ad esempio, chiedere ed ottenere la revoca degli atti che il debitore avesse compiuto in frode ai creditori.
Poteva agire, peraltro, soltanto su autorizzazione della maggioranza: è dubbio se la maggioranza si calcolasse in relazione all’entità dei crediti vantati (maggioranza dei crediti) o tenesse conto del numero dei debitori, prescindendo dall’importo dei crediti di ciascuno.