Cura minòrum XXV annòrum
Cura minòrum XXV annòrum [Curatela dei minori di anni venticinque]
Istituto, rientrante nel più ampio concetto di cura [vedi], in forza del quale il soggetto minore di venticinque anni poteva, nelle relazioni giuridiche con i terzi, farsi assistere da un curàtor [vedi], ossia da un terzo, onde evitare eventuali raggiri. L’esigenza nacque allorché una Lex Lætoria “de circumscriptione adulescentium” intorno al 200 a.C. intese porre rimedio ai fin troppo vantaggiosi affari che affaristi abili e senza scrupoli concludevano con “minores XXV annorum”, profittando della loro inesperienza. Tale legge concesse ai minori una exceptio, per paralizzare l’esecuzione del contratto, ed un provvedimento di restitutio in integrum, nel caso in cui il negozio fosse stato eseguito. È allora probabile che, a fronte della concreta possibilità di veder paralizzati gli effetti dei negozi conclusi, coloro che entravano in affari con tali minori, iniziarono a pretendere che questi si facessero assistere da un maggiorenne che potesse consigliarli. Inizialmente, quindi, i minori si rivolsero al Pretore affinché nominasse un “curator ad certam causam” per ogni singolo affare. Successivamente Marco Aurelio dispose che il curatore, anziché essere nominato di volta in volta, doveva essere permanente: la relativa nomina era effettuata dal magistrato su richiesta del minore.
A differenza del tutore [vedi tutela], il curatore non aveva l’auctoritàtis interposìtio, ma era considerato alla stregua di un mero gestore: era pertanto esperibile nei suoi confronti l’àctio negotiòrum gestòrum [vedi].
[vedi lex Lætòria de circumscriptiòne adulescèntium].
Istituto, rientrante nel più ampio concetto di cura [vedi], in forza del quale il soggetto minore di venticinque anni poteva, nelle relazioni giuridiche con i terzi, farsi assistere da un curàtor [vedi], ossia da un terzo, onde evitare eventuali raggiri. L’esigenza nacque allorché una Lex Lætoria “de circumscriptione adulescentium” intorno al 200 a.C. intese porre rimedio ai fin troppo vantaggiosi affari che affaristi abili e senza scrupoli concludevano con “minores XXV annorum”, profittando della loro inesperienza. Tale legge concesse ai minori una exceptio, per paralizzare l’esecuzione del contratto, ed un provvedimento di restitutio in integrum, nel caso in cui il negozio fosse stato eseguito. È allora probabile che, a fronte della concreta possibilità di veder paralizzati gli effetti dei negozi conclusi, coloro che entravano in affari con tali minori, iniziarono a pretendere che questi si facessero assistere da un maggiorenne che potesse consigliarli. Inizialmente, quindi, i minori si rivolsero al Pretore affinché nominasse un “curator ad certam causam” per ogni singolo affare. Successivamente Marco Aurelio dispose che il curatore, anziché essere nominato di volta in volta, doveva essere permanente: la relativa nomina era effettuata dal magistrato su richiesta del minore.
A differenza del tutore [vedi tutela], il curatore non aveva l’auctoritàtis interposìtio, ma era considerato alla stregua di un mero gestore: era pertanto esperibile nei suoi confronti l’àctio negotiòrum gestòrum [vedi].
[vedi lex Lætòria de circumscriptiòne adulescèntium].