Cùra furiòsi

Cùra furiòsi [Curatela dell’infermo di mente]

Istituto, già noto alla legge delle XII Tavole [vedi lex XII Tabulàrum], in forza del quale l’amministrazione del patrimonio appartenente ad un soggetto infermo (in quanto tale, incapace di agire) era affidata ad un curàtor [vedi].
In epoca antica, come curatore era senz’altro designato l’agnato prossimo [vedi adgnàtus pròximus]; successivamente, la curatela assunse carattere spiccatamente assistenziale e protettivo e pertanto il curatore poteva essere nominato dal magistrato, eventualmente anche confermando una precedente designazione testamentaria (c.d. cura dativa).
Nel diritto giustinianeo, scomparve la cura legitima: furono, pertanto, ammesse solo la cura dativa e quella testamentaria.
Il patrimonio del furiosus veniva amministrato dal curatore, che provvedeva anche al suo sostentamento; cessata la curatela, era tenuto al rendiconto della gestione. Egli esercitava, inoltre, le potestà familiari del furiosus.
In caso di gestione infedele, al furiosus spettava, nei confronti del curatore, l’àctio negotiòrum gestòrum contraria.