Cùra

Cùra [Curatela; cfr. artt. 48, 90, 394 c.c.]

La (—) era una forma di assistenza approntata per le persone limitatamente incapaci d’agire: essa poteva concretizzarsi in una gestione generale del patrimonio dell’incapace da parte del curatore, oppure in forme di assistenza continuative meno intense.
Le curatèle più antiche, disciplinate dalle XII tavole [vedi lex XII Tabulàrum], furono quelle del furioso [vedi furiosus] e del prodigo [vedi prodigus].
La durata della (—) era strettamente collegata all’estensione ed alla durata della anormalità cui essa mirava ad ovviare.
Si distinguevano, in particolare:
— la cura furiosi, in favore di un soggetto affetto da infermità mentale, e privo di pater familias [vedi] o di tutore;
— la cura pròdigi, in favore di soggetti affetti da prodigalità: come curatore era designato l’agnato prossimo [vedi adgnàtus pròximus] e, in mancanza, la persona nominata dal magistrato;
— la cura minòrum, in favore dei minori di 25 anni sui iuris.
In virtù dell’assimilazione alla figura del tutore, nel diritto postclassico nei confronti del curatore poteva essere esercitato un procedimento di rimozione, detto àctio suspècti curatòris [vedi accusàtio suspecti tutòris]. Inoltre, al curatore si estese il regime delle excusatiònes che il diritto classico aveva creato per la tutela [vedi] e che consentivano di sottrarsi all’espletamento dell’incarico.