Cùlpa levìssima
Cùlpa levìssima [Colpa lievissima]
Criterio di imputazione della responsabilità contrattuale e della responsabilità per fatto illecito [vedi dàmnum iniùria dàtum; lex Aquilia de damno], particolarmente sfavorevole per il debitor.
In relazione alla responsabilità contrattuale, costituì criterio di imputazione eccezionale e si concretò nella mancata prestazione, da parte del debitore, di una diligenza particolarmente intensa, ai fini dell’adempimento. La posizione del debitore risultava, in tal caso, particolarmente onerosa, venendogli richiesta, nell’adempimento, una diligenza ben superiore, più intensa, rispetto a quella del bonus pater familias [vedi] (normalmente richiesta).
In relazione alla commissione di un fatto illecito, la (—) era criterio di imputazione ordinario: anche una lieve negligenza era sufficiente ad integrare gli estremi della responsabilità (in lege Aquilia et levissima culpa venit: la lex Aquilia de damno si applica anche in caso di lieve negligenza, di colpa lievissima). A differenza di quanto avveniva in materia contrattuale, si ritiene che la (—) era configurabile solo in facièndo, e non anche per omissione.
Criterio di imputazione della responsabilità contrattuale e della responsabilità per fatto illecito [vedi dàmnum iniùria dàtum; lex Aquilia de damno], particolarmente sfavorevole per il debitor.
In relazione alla responsabilità contrattuale, costituì criterio di imputazione eccezionale e si concretò nella mancata prestazione, da parte del debitore, di una diligenza particolarmente intensa, ai fini dell’adempimento. La posizione del debitore risultava, in tal caso, particolarmente onerosa, venendogli richiesta, nell’adempimento, una diligenza ben superiore, più intensa, rispetto a quella del bonus pater familias [vedi] (normalmente richiesta).
In relazione alla commissione di un fatto illecito, la (—) era criterio di imputazione ordinario: anche una lieve negligenza era sufficiente ad integrare gli estremi della responsabilità (in lege Aquilia et levissima culpa venit: la lex Aquilia de damno si applica anche in caso di lieve negligenza, di colpa lievissima). A differenza di quanto avveniva in materia contrattuale, si ritiene che la (—) era configurabile solo in facièndo, e non anche per omissione.