Culpa làta
Culpa làta [lett. “colpa grave”]
La (—) fu, in diritto romano classico, criterio eccezionale di imputazione della responsabilità contrattuale e consisteva nella mancata prestazione anche di un minimo di diligenza (particolarmente sfavorevole per il debitor), da parte del debitore, nell’adempimento.
Si trattava del grado massimo di negligenza; Ulpiano [vedi] la definiva come “nìmia neglegentia, id est non intellègere quod òmnes intèllegunt” (esasperata negligenza, cioè non capire ciò che tutti capiscono).
La (—) era equiparata, negli effetti, al dolo (culpa lata dolo æquiparàtur).
A titolo di (—) era responsabile, ad es., il marito, nell’amministrazione dei beni costituenti la dote ed in ogni caso, il debitore, nei rapporti obbligatori costituiti nell’esclusivo interesse del creditore.
La (—) fu, in diritto romano classico, criterio eccezionale di imputazione della responsabilità contrattuale e consisteva nella mancata prestazione anche di un minimo di diligenza (particolarmente sfavorevole per il debitor), da parte del debitore, nell’adempimento.
Si trattava del grado massimo di negligenza; Ulpiano [vedi] la definiva come “nìmia neglegentia, id est non intellègere quod òmnes intèllegunt” (esasperata negligenza, cioè non capire ciò che tutti capiscono).
La (—) era equiparata, negli effetti, al dolo (culpa lata dolo æquiparàtur).
A titolo di (—) era responsabile, ad es., il marito, nell’amministrazione dei beni costituenti la dote ed in ogni caso, il debitore, nei rapporti obbligatori costituiti nell’esclusivo interesse del creditore.