Culpa in vigilàndo
Culpa in vigilàndo [Colpa nella vigilanza; cfr. art. 2048 c.c.]
Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità dei soggetti, cui l’ordinamento affida il compito di sorvegliare l’agire di altri soggetti (a causa delle minorate condizioni fisiche o psichiche, o comunque, dell’incapacità di intendere e di volere di questi ultimi), per fatti illeciti commessi dai soggetti “sorvegliati”. Si pensi, ad es., alla posizione dei precettori o dei maestri nei confronti degli allievi.
I soggetti tenuti alla sorveglianza sono esonerati da ogni responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire la commissione del fatto, produttivo di danno, da parte del soggetto “sorvegliato”.
Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità dei soggetti, cui l’ordinamento affida il compito di sorvegliare l’agire di altri soggetti (a causa delle minorate condizioni fisiche o psichiche, o comunque, dell’incapacità di intendere e di volere di questi ultimi), per fatti illeciti commessi dai soggetti “sorvegliati”. Si pensi, ad es., alla posizione dei precettori o dei maestri nei confronti degli allievi.
I soggetti tenuti alla sorveglianza sono esonerati da ogni responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire la commissione del fatto, produttivo di danno, da parte del soggetto “sorvegliato”.