Culpa in eligèndo

Culpa in eligèndo [Colpa nella scelta; cfr. art. 2049 c.c.]

Espressione tradizionalmente adoperata per indicare il criterio di imputazione della responsabilità di padroni e committenti, per i danni arrecati a terzi dai loro dipendenti nell’esercizio delle incombenze cui quest’ultimi sono adibiti.
La (—) ha ormai perso ogni significato concreto, in quanto la dottrina prevalente ritiene che nell’ipotesi dell’art. 2049 c.c. manchi la commissione di un illecito e, quindi, una colpa, da parte del padrone o committente: il criterio d’imputazione sarebbe non la colpa, ma la responsabilità oggettiva, indipendente, cioè, dalla (—) del soggetto responsabile.