Cùlpa in educàndo

Cùlpa in educàndo [Colpa nell’educazione; cfr. art. 2048 c.c.]

Espressione non classica, adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici moderni per indicare il criterio di imputazione della responsabilità del padre, della madre e del tutore per danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela (in caso di coabitazione).
Le persone sopra indicate sono esonerate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire, in concreto, il fatto.