Cùlpa in educàndo
Cùlpa in educàndo [Colpa nell’educazione; cfr. art. 2048 c.c.]
Espressione non classica, adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici moderni per indicare il criterio di imputazione della responsabilità del padre, della madre e del tutore per danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela (in caso di coabitazione).
Le persone sopra indicate sono esonerate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire, in concreto, il fatto.
Espressione non classica, adoperata nel linguaggio degli operatori giuridici moderni per indicare il criterio di imputazione della responsabilità del padre, della madre e del tutore per danni cagionati dal fatto illecito commesso dai figli minori non emancipati o dalle persone soggette a tutela (in caso di coabitazione).
Le persone sopra indicate sono esonerate dalla responsabilità se provano di non aver potuto impedire, in concreto, il fatto.