Crimen sacrilègii
Crimen sacrilègii
Categoria di delitti [vedi crimen] configurati in diritto postclassico, “taluni già all’indomani dell’Editto di Milano del 313 d.C., che riconosceva la libertà di culto ai cristiani”.
A partire da Costantino [vedi], gli imperatori romani cominciarono a reprimere come reato la professione di culti o dottrine diverse da quella cristiana.
Diverse disposizioni di legge colpirono eretici, manichei, apostati, pagani ed ebrei; quanto alle pene:
— per gli eretici (peraltro sottoposti a vere e proprie persecuzioni) era previsto il divieto di associazione, la perdita di ogni privilegio ed immunità, oltre ad incapacità civilistiche e divieto di residenza in varie città;
— i manichei furono espulsi dalle loro città e talora colpiti con la pena di morte;
— gli apostati, che abbracciavano la religione ebraica, abbandonando quella cristiana, subivano la confisca dei beni [vedi publicàtio bonòrum], mentre negli altri casi erano colpiti da intestabìlitas [vedi] e da emarginazione sociale;
— i pagani che, nonostante i divieti dell’autorità, avevano celebrato le proprie cerimonie, venivano puniti con pene corporali ed anche con la pena di morte;
— gli ebrei (ai quali era vietato entrare a far parte dell’esercito, di uffici pubblici, o di avere schiavi) erano puniti gravemente, anche con la pena di morte, se si univano a donne cristiane, o impedivano la conversione religiosa di loro compagni, ovvero operavano la circoncisione o facevano opera di proselitismo.
Con la pena di morte era punito anche chi induceva un uomo libero od uno schiavo all’abbandono della fede cristiana.
Categoria di delitti [vedi crimen] configurati in diritto postclassico, “taluni già all’indomani dell’Editto di Milano del 313 d.C., che riconosceva la libertà di culto ai cristiani”.
A partire da Costantino [vedi], gli imperatori romani cominciarono a reprimere come reato la professione di culti o dottrine diverse da quella cristiana.
Diverse disposizioni di legge colpirono eretici, manichei, apostati, pagani ed ebrei; quanto alle pene:
— per gli eretici (peraltro sottoposti a vere e proprie persecuzioni) era previsto il divieto di associazione, la perdita di ogni privilegio ed immunità, oltre ad incapacità civilistiche e divieto di residenza in varie città;
— i manichei furono espulsi dalle loro città e talora colpiti con la pena di morte;
— gli apostati, che abbracciavano la religione ebraica, abbandonando quella cristiana, subivano la confisca dei beni [vedi publicàtio bonòrum], mentre negli altri casi erano colpiti da intestabìlitas [vedi] e da emarginazione sociale;
— i pagani che, nonostante i divieti dell’autorità, avevano celebrato le proprie cerimonie, venivano puniti con pene corporali ed anche con la pena di morte;
— gli ebrei (ai quali era vietato entrare a far parte dell’esercito, di uffici pubblici, o di avere schiavi) erano puniti gravemente, anche con la pena di morte, se si univano a donne cristiane, o impedivano la conversione religiosa di loro compagni, ovvero operavano la circoncisione o facevano opera di proselitismo.
Con la pena di morte era punito anche chi induceva un uomo libero od uno schiavo all’abbandono della fede cristiana.