Crimen plagii (o plàgium)
Crimen plagii (o plàgium) [Sequestro di persona; cfr. art. 605 c.p.]
Delitto [vedi crimen] identificabile, in senso ampio, con il sequestro di persona, di condizione libera o servile.
Si trattava di uno dei crimina previsti da leges publicæ: fu introdotto in particolare da una lex Fabia de plagiariis [vedi] del 63 a.C. che punì, a titolo di plagium, qualunque soggetto avesse rapito un uomo libero, lo avesse avvinto in catene, venduto o comprato, od avesse, altresì, indotto alla fuga lo schiavo altrui, o lo avesse tenuto nascosto, venduto o comprato; responsabile di plagium era anche colui che fosse stato complice in tali azioni.
Il colpevole era condannato, in origine, al pagamento di una multa di 50.000 sesterzi; il delitto era, secondo parte della dottrina, perseguibile con un’azione popolare privata, e non dinanzi ad una quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] (la tesi contraria è dedotta, invece, dall’esistenza di una quæstio e lege Fabia).
La pena di morte fu prevista in diritto postclassico, solo per le fattispecie ritenute di maggiore gravità, e non in via generale.
Delitto [vedi crimen] identificabile, in senso ampio, con il sequestro di persona, di condizione libera o servile.
Si trattava di uno dei crimina previsti da leges publicæ: fu introdotto in particolare da una lex Fabia de plagiariis [vedi] del 63 a.C. che punì, a titolo di plagium, qualunque soggetto avesse rapito un uomo libero, lo avesse avvinto in catene, venduto o comprato, od avesse, altresì, indotto alla fuga lo schiavo altrui, o lo avesse tenuto nascosto, venduto o comprato; responsabile di plagium era anche colui che fosse stato complice in tali azioni.
Il colpevole era condannato, in origine, al pagamento di una multa di 50.000 sesterzi; il delitto era, secondo parte della dottrina, perseguibile con un’azione popolare privata, e non dinanzi ad una quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] (la tesi contraria è dedotta, invece, dall’esistenza di una quæstio e lege Fabia).
La pena di morte fu prevista in diritto postclassico, solo per le fattispecie ritenute di maggiore gravità, e non in via generale.