Crimen peculàtus

Crimen peculàtus [Peculato ; cfr. artt. 314, 316 c.p.]

Delitto [vedi crimen] consistente nell’appropriazione, da parte di un pubblico funzionario od anche di un privato, di cose pubbliche, sacre o religiose. Nell’ambito del (—) rientrava anche l’alterazione di monete o documenti pubblici.
La pena prevista fu quella dell’esilio [vedi interdìctio aqua et igni].
Il (—) fu ridisciplinato da una lex Iulia de peculatu et de sacrilegiis [vedi].