Crìmen iniùriæ
Crìmen iniùriæ
Uno dei delitti in origine privato [vedi iniùria], e successivamente, nel periodo del Principato, attratti nella sfera pubblicistica [vedi cognìtio extra òrdinem].
Nel I sec. a.C., la lex Cornelia de iniuriis istituì una quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] per alcune particolari ipotesi di iniuriæ qualificate (percosse, frustate, violazione di domicilio), in presenza delle quali il colpevole era tenuto al pagamento di una somma, a titolo di pena, nei confronti della persona offesa; un successivo senatusconsùltum [vedi] ampliò la previsione, ricomprendendovi la redazione e la diffusione di scritti diffamatori e prevedendo, altresì, la pena accessoria dell’intestabìlitas (incapacità di testimoniare e di fare testamento).
Successivamente, nella cognitio extra ordinem [vedi], si previde che, a prescindere dal dettato della lex Cornelia, alcuni tipi di iniuriæ (offese al pudore di donne e fanciulli, offese arrecate a persone di alto lignaggio, vilipendio, lesioni personali, violazione di domicilio, getto di letame o rifiuti) fossero puniti con pene corporali, consistenti, a seconda della gravità dei casi, nella fustigazione [vedi verberàtio], nella deportàtio in ìnsulam [vedi], nella damnàtio in òpus publicum [vedi] e persino nella pena di morte.
Uno dei delitti in origine privato [vedi iniùria], e successivamente, nel periodo del Principato, attratti nella sfera pubblicistica [vedi cognìtio extra òrdinem].
Nel I sec. a.C., la lex Cornelia de iniuriis istituì una quæstio [vedi quæstiònes perpètuae] per alcune particolari ipotesi di iniuriæ qualificate (percosse, frustate, violazione di domicilio), in presenza delle quali il colpevole era tenuto al pagamento di una somma, a titolo di pena, nei confronti della persona offesa; un successivo senatusconsùltum [vedi] ampliò la previsione, ricomprendendovi la redazione e la diffusione di scritti diffamatori e prevedendo, altresì, la pena accessoria dell’intestabìlitas (incapacità di testimoniare e di fare testamento).
Successivamente, nella cognitio extra ordinem [vedi], si previde che, a prescindere dal dettato della lex Cornelia, alcuni tipi di iniuriæ (offese al pudore di donne e fanciulli, offese arrecate a persone di alto lignaggio, vilipendio, lesioni personali, violazione di domicilio, getto di letame o rifiuti) fossero puniti con pene corporali, consistenti, a seconda della gravità dei casi, nella fustigazione [vedi verberàtio], nella deportàtio in ìnsulam [vedi], nella damnàtio in òpus publicum [vedi] e persino nella pena di morte.